Argomentazione: Illegittima segnalazione a Centrale Rischi
I più ricorrenti casi di illegittima segnalazione nella Centrale dei Rischi sono riconducibili, in buona sostanza, a tre distinte fattispecie:
- Mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 4 co. 7 Codice di deontologia e dall’art. 125 co. 3 TUB;
- Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”;
- Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente.