Argomentazione: INFORMATIVA CONTRATTUALE
Ai sensi dell’art. 125 novies TUB “l’ intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore”.
Per essere in regola con la normativa, gli annunci legati alla pubblicizzazione di prodotti che rientrano nella categoria del credito al consumo devono riportare obbligatoriamente tutta una serie di informazioni.
Gli annunci pubblicitari dei finanziatori, così come tutti i venditori di beni e servizi, hanno sempre l’obbligo di riportare i seguenti elementi:
- Tasso di interesse su base annua
- Spese che determinano il costo totale del credito
- Importo totale del credito o cifra massima messa a disposizione
- Durata del contratto del finanziamento
- Importo totale dovuto
- Ammontare delle singole rate (se possono essere determinate in anticipo)
Oltre a questi elementi una buona pubblicità creditizia dovrebbe dare al TAEG la stessa evidenza di tutte le altre informazioni e fornire un esempio concreto per aiutare i clienti a farsi un’idea più completa sulle caratteristiche del prodotto finanziario che hanno davanti.
Inoltre dovranno essere indicati gli eventuali obblighi riguardo alle sottoscrizioni di uno o più servizi accessori a meno che i costi di questi ultimi non siano già stati inclusi nel TAEG.
Dec-20201027-18857_NA_TRASPARENZA-PRESCRIZIONE - Documento del 27 Ottobre 2020
Tipo documento: Decisioni Abf
Dec-20200824-14690-MI_CONSEGNA_DOCUMENTAZIONE - Documento del 24 Agosto 2020
Tipo documento: Decisioni Abf