Dec-20210114-1059_USURA
Nei casi di copertura assicurativa obbligatoria ex lege, l’art. 2 D.M. 8 luglio 1992, nella formulazione vigente al momento della conclusione del contratto, espressamente esclude dal calcolo del TAEG “le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle imposte dal creditore”.