Con la presente comunicazione si precisano:
- i casi in cui le garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze economiche
dell’epidemia da Covid-19 non devono essere segnalate alla Centrale dei rischi; - i criteri da seguire per le segnalazioni alla Centrale dei rischi degli accordi transattivi “a saldo e
stralcio” con la clientela.