Non esistono interessi maturati che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 05.05.2020 | n.6897 – vedi il testo della sentenza
Pur essendo il piano di ammortamento caratterizzato da una rata calcolata in capitalizzazione composta, le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse e il debito residuo relativo all'epoca precedente) e quindi non implicano anatocismo. Il pagamento della quota interessi estingue, ad ogni pagamento, ogni debito in conto interessi, per cui non esistono interessi maturati, che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, con la sentenza n. 6897 del 05 maggio 2020.
La pronuncia in analisi, di reiezione della domanda proposta da una società mutuataria in merito alla presunta pattuizione di interessi anatocistici ed usurari, offre lo spunto per analizzare la differenza tra capitalizzazione semplice e composta.
Orbene, il regime finanziario della capitalizzazione composta è caratterizzato da leggi finanziarie scindibili e la sua adozione comporta la presenza del fenomeno anatocistico (in conseguenza della capitalizzazione degli interessi precedentemente maturati), mentre il regime finanziario della capitalizzazione semplice, essendo caratterizzato da leggi finanziarie additive, non comporta la presenza di tale fenomeno.
Il Tribunale ha evidenziato che chi esclude il fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento alla francese ritiene che:
- pur essendo il piano di ammortamento caratterizzato da una rata calcolata in capitalizzazione composta, le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse e il debito residuo relativo all'epoca precedente) e quindi non implicano anatocismo;
- il pagamento della quota interessi estingue, ad ogni pagamento, ogni debito in conto interessi, per cui non esistono interessi maturati, che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi.
Contrariamente, invece, chi afferma il fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento alla francese sostiene che gli interessi, ancorché non pagati, vanno comunque correttamene calcolati e contabilizzati nel conto economico. Tali interessi, non pagati, vanno ad aumentare il debito residuo e quindi vengono capitalizzati, producendo, pertanto, altri interessi per il periodo successivo. Infatti, la differenza tra il debito residuo complessivo e il debito residuo, ad ogni scadenza, è dato dal montante, in capitalizzazione composta, degli interessi maturati e non pagati, fino a quella scadenza.
D'altra parte, l'alternativa fra capitalizzazione semplice e composta nei piani di ammortamento è segnalata anche dalla Banca d'Italia, che ne tiene conto nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari rivolte ai consumatori.
Ciò posto dunque non si può genericamente escludere il fenomeno anatocistico sotto il profilo strettamente finanziario sulla scorta del semplice richiamo al computo della rata successiva sul solo capitale scaduto atteso che la determinazione del capitale scaduto non corrisponde al capitale puro mutuato.
A tal proposito, però, il Giudice ha evidenziato che occorre valutare se tale anatocismo “finanziario” corrisponda all'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c..
Sul punto, il Giudicante ha ritenuto condivisibile l'opinione di chi ritiene che la norma dell'art. 1283 c.c. concerne esclusivamente gli interessi, maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti; di riflesso devono considerarsi legittime le convenzioni dei finanziamenti a rimborso graduale che prevedono la produzione degli interessi su interessi, senza che per questo vi sia inadempimento.
Ciò deve portare a concludere che il piano di ammortamento alla francese non contenga anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c..
Avv. Brunella Caniglia