LEIBNIZ E IL MUTUO FENERATIZIO CON AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” A RATA FISSA


di Alfonso Quintarelli

Conclusioni

Per concludere osserviamo, che quando si affronta l'argomento della esistenza o meno dell'anatocismo nell'ammortamento c.d. “alla ”, ivi compreso quello a rata costante, si deve essere sempre avvertiti di una insanabile aporia tra diritto e matematica finanziaria, che è stata così efficacemente esposta: “è da sempre noto che l'imputazione dei pagamenti fatta prima agli interessi produce un effetto anatocistico, perché in generale contraria alla legge dell'interesse semplice che prevede o una unica capitalizzazione degli interessi al termine del periodo del finanziamento o che gli interessi non producano altri interessi”. Si tratta, quindi, di una norma di legge (art. 1194 cod. civ. sull'imputazione dei pagamenti) che confligge con la “legge” della matematica finanziaria che definisce l'interesse in regime semplice. In proposito sembra banale osservare che la regola della matematica finanziaria è costruita su assiomi e per fini estranei a quelli del diritto, talché, nell'apparente contrasto tra le due, sarà la regola giuridica a prevalere. Ne consegue che la previsione convenzionale e, tanto più, legislativa, del pagamento, o dell'imputazione del pagamento, prima agli interessi e poi al capitale, non è foriera di alcun anatocismo vietato dall'ordinamento e, tantomeno, di alcuna “occulta” variazione, giuridicamente apprezzabile, del tasso d'interesse (convenzionale o legale).


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