Produzione Interessi – Art. 1 comma 629 L. 27 dicembre 2013 n. 147

Valido dal 01/01/2014

al 14/04/2016

Comma 629 – In vigore dal 1 gennaio 2014

629 – All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in
ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale».


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