Il Credito al Consumo è oggi disciplinato dal Titolo VI – TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI – Capo II – Credito ai Consumatori – Art. 121 – 126 del TUB, vedi Estratto Tub (versione giugno 2019).
Ai sensi dell'art. 121 :
a) “Codice del consumo” indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) “contratto di credito” indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
c) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”
Una disciplina organica del credito al consumo è stata introdotta nell'ordinamento nazionale solo a seguito del recepimento della Direttiva 1987/102/CEE, avvenuto mediante gli artt. 18 – 24 della l. 19 febbraio 1992, n. 142, poi abrogati e riprodotti all'interno del Titolo VI, Capo II e III, del TUB (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
Successivamente, ai sensi dell'art 7 Legge 29 luglio 2003 n. 229, viene promulgato un vero e proprio Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), parte della disciplina è stata trasposta nel codice, senza però che si giungesse a un complesso unitario di norme. Infatti, in concreto, il Codice del Consumo ha solamente recepito all'art. 42 parte dell'art. 125 TUB.
Infine, in abrogazione della Direttiva 1987/102/CEE, è intervenuta la Direttiva 2008/48/CEE, attuata dal legislatore nazionale con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha modificato l'intero Titolo VI del TUB e abrogato gli artt. 40, 41 e 42 del Codice del Consumo.
L'esigenza avvertita dall'UE di procedere ad un aggiornamento della disciplina dei contratti di credito al consumo è derivata dal forte sviluppo che tale mercato ha avuto in tutto il territorio europeo, sviluppo dovuto sicuramente all'allora recente crisi economica.
Nel nostro Paese questa tendenza è stata analizzata in un'indagine conoscitiva della Commissione VI (Finanze) della Camera, approvata il 23 febbraio 2010, dalla quale emerse chiaramente la crescita della propensione all'indebitamento delle famiglie italiane e, parallelamente, l'espansione del numero di soggetti che offrono prodotti di credito al consumo o che si interpongono nella distribuzione.
In tale contesto risultò provvidenziale lo sforzo messo in atto dalla Banca d'Italia per incrementare la correttezza nei rapporti tra intermediari e consumatori e conseguentemente la tutela di questi ultimi.
In primo luogo, nel 2009 la Banca d'Italia emanò una nuova normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – entrata in vigore l'1 gennaio 2010 – che trova applicazione per le operazioni e i servizi bancari e finanziari disciplinati dal Titolo VI del TUB, tra cui, quindi, anche ai contratti di credito al consumo.
Attraverso tale complesso di regole e principi la Banca d'Italia ha inteso sia garantire una maggior tutela dei clienti, rendendo noti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro eventuali variazioni, sia consentire agli intermediari di attenuare i propri rischi legali e reputazionali, concorrendo altresì alla sana e prudente gestione dei medesimi.
Successivamente, la Banca d'Italia ha provveduto a emanare due importanti circolari – la n. 192691/09 e la n. 0313116/10 – dirette a richiamare l'attenzione degli operatori con riguardo alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e di credito revolving.
Infine, recentemente, nel 2019, è stato aggiornato il provvedimento del 29 luglio 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione piuttosto tardiva della Direttiva 2014/92/UE e della Direttiva 2015/2366/UE, senza però che si ravvisi un sostanziale miglioramento del quadro normativo.