Un tema molto dibattuto in materia di conti correnti bancari è la prescrizione del diritto di ripetizione in capo al correntista di tutti quegli addebiti (interessi anatocistici, CMS, valute, ecc…) che vengano accertati come illegittimi in conseguenza di una qualche nullità della clausola.
L'azione di ripetizione si prescrive in dieci anni, ma rispetto al conto corrente (che è un contratto di durata) vi è stato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in relazione al momento a partire dal quale decorre il termine prescrizionale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, tale termine doveva decorrere dalla chiusura del conto corrente, mentre secondo un altro orientamento dalla singola annotazione in conto corrente.
A titolo esemplificativo: prendiamo un contratto di conto corrente ante 2000; tale contratto prevedeva una clausola anatocistica che non rispettava la bilateralità di capitalizzazione tra interessi attivi e passivi e pertanto nulla. Fino a quando il correntista può richiedere la restituzione delle somme che, supponiamo, gli siano state addebitate in conto corrente nel periodo precedente al 2000 (prima dell'entrata in vigore della delibera CICR)?
Secondo il primo orientamento, il correntista avrebbe potuto richiedere la restituzione fino a dieci anni dopo la chiusura del conto corrente (per intenderci chiusura del c/c in data 2002 avrebbe potuto promuovere un'azione di ripetizione fino al 2012); sulla base del secondo orientamento, le azioni di ripetizione per interessi anatocistici illegittimi potevano essere promosse al massimo fino al giugno 2010 e, pertanto, oggi, tutte prescritte, perché decorsi senz'altro 10 anni dall'annotazione (per interessi illegittimi annotati nel 1996, ad esempio, l'azione si sarebbe prescritta nel 2006).
Tale contrasto è stato risolto dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 24418/2010, che ha “mischiato le carte”.
Secondo la Corte, per stabilire il giorno dal quale decorre il termine prescrizionale, bisogna guardare al momento in cui avviene il pagamento degli illegittimi addebiti annotati in conto corrente. Tale pagamento avviene con la chiusura del conto corrente, perché è in quel momento che avviene uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò non avviene con la semplice annotazione.
Il termine prescrizionale per quanto riguarda il conto corrente decorre quindi di norma dalla chiusura del conto corrente, fatta salva l'ipotesi in cui avvenga un pagamento in corso di rapporto, ossia si sia verificata una rimessa solutoria.
La rimessa solutoria non è una semplice annotazione in conto corrente, bensì una posta attiva che crea uno spostamento patrimoniale e quindi un pagamento.
Secondo la Corte, il pagamento da rimessa solutoria si verifica in due casi:
- Nell'ipotesi di conto corrente non affidato, quando vi è uno scoperto di conto corrente e viene versata una somma sullo stesso, che riduce lo scoperto di conto corrente;
- Nell'ipotesi di conto corrente affidato, quando lo scoperto è in extra fido e avviene un versamento sul conto corrente, che riduce l'extra fido ovvero riporta lo scoperto entro fido.
La giurisprudenza ha poi elaborato una terza ipotesi, ossia quando il conto corrente da passivo va in attivo per effetto della rimessa in conto corrente.
In tutti questi casi, si verifica un pagamento di quelle somme da qualificarsi come illegittime e, pertanto, da quel momento decorre il termine prescrizionale per avviare l'azione di ripetizione.
In tutti gli altri casi, in cui non vi sono i requisiti sopra richiesti, il versamento non ha carattere solutorio, bensì la rimessa si definisce ripristinatoria.
A titolo esemplificativo: sulla base della clausola di anatocismo nulla, viene calcolata l'applicazione di interessi anatocistici per euro 5.000,00 sul c/c; tuttavia, a fronte della eccezione di prescrizione della banca, viene accertata la presenza di una rimessa solutoria di euro 10.000,00 nel giugno 2004 (poniamo perché il versamento è avvenuto in pendenza di uno scoperto di c/c in assenza di fido). In tal caso l'azione di ripetizione in capo al correntista è prescritta e non avverrà alcuna condanna nei confronti della Banca.