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La Trasparenza Bancaria, ovvero “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” è un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.
Normativa in VIGORE Ristampa INTEGRALE – Estratto Tub in Vigore Trasparenza – Evoluzione Storica della Normativa sulla Trasparenza – Valutare il COSTO del conto corrente / finanziamento TAEG: Tasso Annuo Effettivo Globale e ISC: Indicatore Sintetico di Costo
A volte infatti che la documentazione elaborata dagli intermediari, sebbene completa nei contenuti, risulti difficile da leggere e capire, soprattutto se si è poco esperti di credito o finanza, per la quantità di informazioni fornite, per la loro complessità e tecnicità o per l'uso di un linguaggio non sempre facilmente comprensibile.
La normativa sulla Trasparenza Bancaria definisce standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) e introduce per gli intermediari bancari e finanziari, anche per la commercializzazione dei servizi bancari tradizionali, obblighi di natura organizzativa ovvero di controllo per il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza.
Le disposizioni di Trasparenza Bancaria si applicano all'acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es. conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) e in ogni fase del rapporto:
- la fase precontrattuale,
- la fase di stipula del contratto,
- e quella post-contrattuale, ossia la relazione tra intermediari e clienti (compresa la gestione del contenzioso).
I principi generali
Le nuove regole sono finalizzate al rafforzamento della tutela della clientela e al miglioramento della correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e si ispirano ai seguenti principi.
- Semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela
- Correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere
- Comparabilità delle offerte
A quali operazioni e servizi si applica la Trasparenza Bancaria?
Le disposizioni di Trasparenza Bancaria della Banca d'Italia si applicano, come previsto dal Testo Unico Bancario (TUB), a tutte le operazioni e ai servizi di natura bancaria e finanziaria, incluso il credito ai consumatori e i servizi Bancoposta, offerti dalle banche (italiane e comunitarie) e dagli intermediari finanziari, anche al di fuori degli sportelli (“fuori sede”) o mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (ad esempio Internet).
Per esempio i più diffusi prodotti e servizi ai quali si applica la disciplina sono: depositi, mutui, aperture di credito, anticipazioni bancarie, crediti di firma, sconti di portafoglio, leasing finanziario, factoring, altri finanziamenti, garanzie ricevute, conti correnti di corrispondenza, incassi e pagamenti, emissione di moneta elettronica (carte bancomat o carte di credito), versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici, acquisto e vendita di valuta estera, intermediazione in cambi, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, locazione di cassette di sicurezza. La disciplina si applica anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.
La disciplina di Trasparenza Bancaria non si applica ai servizi e alle attività di investimento e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine (non sono considerati prodotti finanziari i depositi non rappresentati da strumenti finanziari). Le regole di trasparenza per i servizi, gli strumenti e i prodotti finanziari che hanno finalità di investimento sono infatti contenute nel TUF; la disciplina d'attuazione è emanata dalla Consob. Tutti i soggetti che offrono tali servizi, comprese le banche, devono rispettare queste regole. I controlli di trasparenza sono affidati alla stessa Consob.
Infine, le disposizioni di Trasparenza Bancaria della Banca d'Italia non si applicano alla raccolta effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato (per questi valgono infatti le regole previste da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).
A quali intermediari bancari e finanziari si applica?
I destinatari della disciplina sono:
- le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 TUB e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB
- i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB o nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB
- gli Istituti emittenti moneta elettronica (Imel) autorizzati in Italia e comunitari
- Poste Italiane S.p.A., per le attività di Bancoposta
- i mediatori creditizi e i cambiavalute (ai quali si applica parte delle disposizioni)
Chi tutela
La disciplina sulla Trasparenza Bancaria tutela tutti i clienti. Alcune previsioni tuttavia sono pensate esclusivamente per i rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio.
La pubblicità e l’informativa precontrattuale nella Trasparenza Bancaria.
Prima di concludere il contratto (fase “precontrattuale”) al cliente devono obbligatoriamente essere messi a disposizione alcuni documenti importanti per comprendere le caratteristiche dell'operazione alla quale è interessato o che comunque gli viene proposta.“Mettere a disposizione del cliente” significa che il cliente può portarne con se una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente, non significa che può solo visionarla nei locali della banca.
- Il documento sui “Principali diritti del cliente”
- Il foglio informativo: INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI – PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI – INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente e dilazioni di pagamento – PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO (PIES)
- La copia completa del contratto
- Il “documento di sintesi” delle principali condizioni
- La “Guida” pratica: le guide illustrano in maniera semplice caratteristiche, funzionamento e costi di determinati prodotti o le modalità per l'esercizio dei connessi diritti . Per agevolare gli intermediari e garantire ai documenti elevati standard di comprensibilità, la Banca d'Italia ha predisposto i modelli che sono poi riprodotti dagli intermediari; le guide possono essere integrate, anche attraverso iniziative di autoregolamentazione. Attualmente sono disponibili le guide sui conti correnti e gli strumenti di pagamento ad essi associati (assegni, carte di pagamento), sui mutui ipotecari e sui meccanismi di risoluzione non giudiziali delle controversie fra intermediari e clienti.
La conclusione del contratto. Forma e contenuto
I contratti sono redatti in forma scritta. Nel caso di inosservanza della forma prescritta, salvo i casi in cui la normativa non la ritiene obbligatoria (ad es. per i prodotti di moneta elettronica non ricaricabili), il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario.
Per quanto riguarda i contenuti del contratto sono disciplinati dall'articolo 117 Tub per i contratti normali e dall'articolo 125 bis per i contratti di credito ai consumatori.
e 125 è essenziale che il contratto indichi espressamente:
- il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora (sono nulle le clausole che rinviano agli usi)
- le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni alla clientela e le commissioni spettanti all'intermediario
- la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione (clausola vessatoria) con clausola approvata specificamente dal cliente (art. 117, comma 5, del TUB)
- ove convenuta, nei contratti di durata, (sempre con clausola espressamente approvata per iscritto) la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni qualora sussista un giustificato motivo
- la periodicità di capitalizzazione, e cioè la possibilità che gli interessi producano a loro volta interessi. Nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
Sono pure nulle e si considerano come non esistenti le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi o nel documento di sintesi.È quindi consigliabile che il cliente conservi tutta la documentazione consegnata dalla banca.