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Il reato di usura è previsto dall'art. 644 del codice penale, come modificato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
Istruzioni per la rilevazione del TEGM in VIGORE – Evoluzione Storica della Normativa sull'Usura – Calcolo TEG criteri ed esempi da D.M. 08.07.1992 – Calcolo TEG con Excel – Vedi Comunicati Trimestrali – Vedi Tabella Tassi sino 13.05.2011 – Vedi Tabella Tassi dal 14.05.2011 – Vedi MEF – Categorie – Tasso Soglia Mora – LE TEORIE
La normativa sull'Usura fissa un criterio oggettivo (Usura OGGETTIVA) ed un criterio soggettivo (Usura SOGGETTIVA) per la determinazione del tasso usuraio.
Per l'Usura OGGETTIVA il riferimento oltre al quale il tasso di interesse va considerato usurario è individuato nel “tasso medio”, come pubblicato dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi:
- aumentato della metà sino al 13.05.2011,
- aumentato di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali (come modificato dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 in vigore dal 14 maggio 2011).
Per quanto attiene invece all'Usura SOGGETTIVA, non esiste un limite prestabilito dalla legge ma solo le indicazioni fornite dall'art. 644 del codice penale che recita: “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.”