SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI: l’obbligo di preavviso di informazioni negative è riferita ai soli “consumatori”

Per in “non consumatori”, l'obbligo è riferito alla sola segnalazione di “sofferenza” Ordinanza | Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo | 23.01.2020 | L'obbligo di comunicazione preventiva, previsto dalla richiamata disposizione bancaria in favore dei soli consumatori con riferimento a tutte le “informazioni negative”, è esteso dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 anche in ... Continua la lettura ...
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