MOTIVAZIONI e CONSEGUENZE- uso & descrizioni

Nel seguito, in ordine alfabetico – con possibilità di ricerca –  le informazioni necessarie per la corretta interpretazione delle Categorizzazioni dei documenti, ove chiaramente si renda necessario.

Inserire il termine ricercato

117 TUB - Applicabile – (38 – documenti)

Ai sensi dell'art. 117 TUB, "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora". "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati."

In caso di inosservanza e nelle ipotesi di nullità si applicano:

  • il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
  • gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
117 TUB - NON Applicabile – (134 – documenti)

Ai sensi dell'art. 117 TUB“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”“Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”

In caso di inosservanza e nelle ipotesi di nullità si applicano:

  • il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
  • gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

125 bis TUB - Applicabile – (53 – documenti)

Ai sensi dell'art. 125 bis TUB "nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione."

Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel pubblicizzato nella documentazione predisposta. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

  • il equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
  • a durata del credito è di trentasei mesi.

Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali su:

  • il tipo di contratto;
  • le parti del contratto;
  • l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.
In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

125 bis TUB - NON Applicabile – (182 – documenti)

Ai sensi dell'art. 125 bis TUB "nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione."

Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel pubblicizzato nella documentazione predisposta. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

  • il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
  • a durata del credito è di trentasei mesi.

Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali su:

  • il tipo di contratto;
  • le parti del contratto;
  • l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.
In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.
Art. 127 TUB - Applicabile – (0 – documenti)
Art. 127 TUB - NON Applicabile – (1 – documenti)
Cancellazione segnalazione sofferenza – (44 – documenti) Una volta accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, la conseguenza è l'immediata cancellazione del nominativo del cliente istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva.
Capitalizzazione degli interessi - SI ANATOCISMO – (100 – documenti) L'organo giudicante sostiene che la capitalizzazione degli interessi dedotta comporti il fenomeno dell'anatocismo.
Capitalizzazione degli interessi NO ANATOCISMO – (96 – documenti) L'organo giudicante sostiene che la capitalizzazione degli interessi dedotta NON comporti il fenomeno dell'anatocismo.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com