Nel seguito, in ordine alfabetico – con possibilità di ricerca – le informazioni necessarie per la corretta interpretazione delle Categorizzazioni dei documenti, ove chiaramente si renda necessario.
Ai sensi dell'art. 117 TUB, "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora". "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati."
In caso di inosservanza e nelle ipotesi di nullità si applicano:
- il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
- gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Ai sensi dell'art. 117 TUB, “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”
In caso di inosservanza e nelle ipotesi di nullità si applicano:
- il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
- gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Ai sensi dell'art. 125 bis TUB "nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione."
Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
- il taeg equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
- a durata del credito è di trentasei mesi.
Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali su:
- il tipo di contratto;
- le parti del contratto;
- l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.
Ai sensi dell'art. 125 bis TUB "nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione."
Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
- il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
- a durata del credito è di trentasei mesi.
Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali su:
- il tipo di contratto;
- le parti del contratto;
- l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.