Apertura di Credito
Ai sensi dell’art. 1842 del Codice Civile l’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Rimesse Solutorie – Cassazione I sez. n. 9141 del 19 Maggio 2020 - Documento del 19 Maggio 2020
Tipo documento: Sentenze